Ecobonus: SOS cessione detrazione fiscale!

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Molti amministratori di condominio sono stati letteralmente abbandonati da incauti operatori che hanno effettuato interventi in ecobonus con cessione del credito e non conoscono gli adempimenti e le procedure per finalizzare la cessione, o semplicemente non hanno il tempo di farlo!

O, peggio, molte imprese che hanno accettato in pagamento la cessione della detrazione non sanno come procedere per perfezionare in maniera corretta l’operazione ed acquisire il credito fiscale.

Il rischio? Se non si chiude il cerchio entro il 28 febbraio, termine ordinatorio di legge, la cessione non sarà valida!

Ecco cosa riporta l’art. 2 del DM del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 01/12/2016

Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.

Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.

Ed ecco ciò che riporta la guida dell’Agenzia delle Entrate “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”

Come avviene la cessione

Il condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già stati indicati nella delibera condominiale che approva gli interventi, deve comunicare all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo, oltre ai propri dati.

L’amministratore del condominio effettua le seguenti operazioni:

comunica annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati del cessionario, l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto e l’importo dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente.  In mancanza di questa comunicazione la cessione del credito è inefficace.

– consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia.

Come si potrà tornare dai condòmini per richiedere il pagamento di cassa del saldo dei lavori?

E soprattutto, le imprese riceveranno mai un saldo non dovuto, per un appalto che è stato acquisito proprio in virtù dello sconto della detrazione?

Stiamo supportando tecnicamente diversi soggetti che sono incappati in questa spiacevolissima situazione, per consentire loro di portare a buon fine le operazioni: se conoscete qualcuno in questa situazione, avvisatelo al più presto… in questi casi competenza, affidabilità e rapidità sono assolutamente necessari!

Scrivici a info@cessionedelcredito.biz o chiamaci al numero verde 800 154 507